20 Luglio 2018 di Vanessa Avatar

Il diritto d’autore per le foto sui social

A molti di voi sarà capitato di trovare pubblicata sui social una bellissima foto di un utente che non conoscete. La tentazione di ricondividere quello scatto è alta, ma vi chiedete se tale foto è coperta dal diritto d’autore. La Giurisprudenza susseguitasi negli ultimi anni ha cercato di rispondere a questo quesito.

Innanzitutto bisogna chiedersi se una persona che posta una sua immagine sulla propria bacheca Facebook, cede i diritti di pubblicazione a Facebook, e di conseguenza l’opera diventa di pubblico dominio. E ancora se è necessario mettere una protezione all’immagine ( Per esempio l’espressa indicazione Diritti Riservati).  Orbene la risposta che da la Giurisprudenza è negativa; la pubblicazione di una fotografia sulla pagina personale Facebook fa presumere, in assenza di prove contrarie, la titolarità dello scatto.
Di conseguenza, postare le fotografie sulla propria pagina Facebook o Instagram non comporta la cessione dei diritti d’autore: in caso di utilizzo non autorizzato da parte di terzi è possibile chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale per violazione del diritto d’autore.
E difatti, quando si pubblica sui social una fotografia si attua una cessione della stessa solo nei confronti della piattaforma social.

In definitiva l’opera non è di dominio pubblico e resta di proprietà del titolare che ne conserva i diritti d’autore fino a 70 anni dopo la propria morte. 
Un secondo aspetto riguarda la dimostrazione della titolarità della fotografia: non sono necessarie registrazioni o particolari formalità in tale senso essendo sufficiente poter dimostrare l’anteriorità della propria opera: si deve riuscire a dimostrare, tra due opere identiche, di aver creato per primo il contenuto.

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