13 Giugno 2018 di Vanessa Avatar

GDPR: Nuova privacy anche per i droni

Il GDPR trova applicazione a tutte le Società dell’Unione Europea e anche esterne all’Unione, che offrano beni o servizi, senza necessità di un corrispettivo in denaro, a persone nel territorio dell’Unione.
La violazione di quanto sancito nel GDPR comporta una sanzione molto alta: fino al 4% del fatturato totale a livello mondiale per l’impresa nell’anno precedente o 20 milioni di euro.

Disciplina applicabile anche agli operatori di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto

Le disposizioni vengono applicate anche agli operatori, agli utenti e ai produttori di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto dal momento che i droni rappresentano sicuramente un mezzo efficace per scattare fotografie e raccogliere informazioni; si pensi che una foto di una persona, purché sia identificabile, è considerata informazione personale ai sensi del GDPR, e gli operatori dovrebbero gestire tali dati in base al nuovo Regolamento.

Cosa prevede il DDPR

Innanzitutto Il GDPR riconosce una serie di diritti ai titolari dei dati personali

  • Art. 12, 13, 14 numero 11: il diritto di essere informato e il dovere di trasparenza sui dati raccolti; 
  • Art. 15: il diritto di accesso;
  • Art. 16: il diritto di rettifica e di correzione dei propri dati personali;
  • art. 17: il diritto all’oblio;
  • art. 18: il diritto di limitare l’elaborazione o di impedire di eseguire operazioni sui dati personali;
  • Art. 20: il diritto alla portabilità dei dati;
  • Art. 21: il diritto di opporsi all’elaborazione dei dati personali.

Importante notare che il Regolamento si applica esclusivamente quando vi è la raccolta, archiviazione ed elaborazione di dati o immagini personali di soggetti terzi: la disciplina si applica, quindi, sicuramente a fotografi di droni; le immagini raffiguranti persone identificabili devono essere considerate informazioni personali ed è necessario pertanto il consenso da parte della soggetto.  

Ricordiamo che non sempre le persone che vengono riprese sono identificabili e in tal caso non vi sono dati personali tali da rendere possibile un adeguamento alle prescrizioni previste dal GDPR.

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