5 Luglio 2019 di Vanessa Avatar

Nell’era del digitale, chiunque possegga un obiettivo fotografico svolge una duplice funzione di regista e attore, dietro e davanti la macchina. Lo strumento ferma sempre il tempo e immortala quanto è stato inquadrato. Grazie alle innovative tecnologie e ai social network siamo poi invogliati a condividere tutto ciò che ci circonda: paesaggi, vedute, opere d’arte e palazzi architettonici. Da qui il concetto di libertà di panorama, ovvero il diritto di poter riprodurre edifici, palazzi, monumenti, opere artistiche e architettoniche presenti in un luogo pubblico per qualsiasi finalità. A livello comunitario, la libertà di fotografare le opere poste in luoghi pubblici spazia da una libertà molto ampia, tipica dei sistemi giuridici anglosassoni, a maggiori restrizioni, presenti negli ordinamenti di impostazione latina, nei quali sorge un conflitto tra il titolare dei diritti sull’opera e l’azione dei soggetti terzi che immortalano i beni esposti, anche per fini di lucro.

A differenza di altri Paesi, in Italia la libertà di panorama non è espressamente riconosciuta

L’ordinamento italiano non dispone, infatti, di una disciplina che affermi o regolamenti specificamente tale diritto e la valutazione della legittimità o meno della riproduzione di opere visibili in un luogo pubblico deve essere ricondotta alle norme generali in tema di diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod.; la Legge Autore) e tutela dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod.; il Codice dei beni culturali). La durata dei diritti economici sulle opere protette è di base di 70 anni oltre la morte dell’autore; i diritti morali non sono invece soggetti ad alcuna limitazione temporale e alla morte dell’autore potranno di norma essere esercitati dai discendenti. L’eventuale riproduzione di un’opera tutelata dalla Legge Autore richiede pertanto, di massima, sempre l’autorizzazione del suo autore (o degli eventuali discendenti). Sono tuttavia previste alcune eccezioni; in particolare, è sempre libera la riproduzione per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti, nonché la riproduzione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, purché tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Il Codice dei beni culturali tutela le opere che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, quale che sia la proprietà (pubblica o privata, sebbene a condizioni e con modalità diverse), che non siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni. Per quanto riguarda la loro riproduzione, il Codice dei beni culturali si limita a prevedere che “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione […] dei beni culturali che abbiano in consegna” (cfr. art. 107).

Il Codice dei beni culturali lascia poi ampio margine di libertà ai singoli soggetti pubblici che hanno la disponibilità del bene

La norma non specifica se la previsione riguardi i soli beni culturali tutelati al chiuso – si pensi, per esempio, all’interno di un museo – o anche quelli posti all’esterno, ed è pertanto discusso se la tutela si applichi a entrambi oppure solo ai primi. Il Codice dei beni culturali lascia poi ampio margine di libertà ai singoli soggetti pubblici che hanno la disponibilità del bene, senza dare indicazioni uniformi e riferimenti di comportamento; si è così assistito, nella pratica, all’adozione da parte dei singoli soggetti enti di politiche molto diverse, tra comuni che prevedono un’apposita procedura per consentire la ripresa di propri beni, anche a fronte del pagamento di alcuni compensi parametrati all’uso e alle finalità delle immagini, e soprintendenze che considerano invece non necessaria alcuna autorizzazione e pagamento per le riprese dei beni “visibili” all’esterno. La formulazione del Codice dei beni culturali si riferisce ai soli beni che sono nella disponibilità degli enti pubblici mentre una simile tutela non è prevista (anche) per i beni di proprietà dei privati. Per parte della dottrina la disciplina prevista per i beni pubblici potrebbe tuttavia essere applicata in via analoga anche a quelli privati, e ciò sulla base del presupposto che il Codice dei beni culturali non opera, a livello generale, nessuna distinzione di regime giuridico in base allo stato di consegna dei beni; tale interpretazione non ha però unanime riscontro. La liceità o meno della riproduzione di un’opera tutelata dal Codice dei beni culturali, in mancanza del preventivo consenso del possessore, può dipendere quindi dal tipo di bene (privato o pubblico), dalla sua collocazione (all’interno di un museo o in un luogo aperto al pubblico) e dall’eventuale policy adottata dall’ente che l’ha in custodia. In mancanza di una chiara disposizione normativa, la questione del riconoscimento o meno in Italia della libertà di panorama, ed eventualmente di condizioni e termini, è stata sottoposta allo stesso MiBACT. Nella risposta data il 5 Febbraio 2008 all’interrogazione parlamentare sul punto, il Ministero ha risposto che “la libertà di panorama […] è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito”; con la conseguenza che, salve le norme previste dalla Legge Autore e dal Codice dei beni culturali “in Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell’Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi a offenderne il decoro ed i valori che esso esprime”. La risposta data dal Ministero ha sollevato tuttavia numerose critiche, anche in quanto sembrerebbe (almeno) parzialmente in contrasto con quanto previsto dalle norme applicabili. Tant’è che al momento, in Italia, ancora si discute se sussista o meno la libertà di panorama e la liceità di ogni riproduzione andrà valutata, caso per caso, alla luce delle disposizioni della Legge Autore e del Codice dei beni culturali eventualmente applicabili.

A cura 
Gilberto Cavagna di Gualdana e Filippo Maria Federici
di Negri-Clementi Studio Legale Associato
Sul numero 309 de Il Fotografo 
Immagine in evidenza  Alessandro Belgiojoso, 2012. Dalla serie Inafferrabile Milano, 2010-2018

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