L’Avvocato Ue ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti richiesti affinché le fotografie possano essere qualificate come oggetti d’arte e quindi essere sottoposte al regime dell’iva agevolata.
Secondo l’Avvocato, nella conclusione C-145/18 del 7 marzo 2019, affinché le fotografie possano beneficiare dell’aliquota Iva ridotta, le stesse devono essere, in primo luogo, eseguite dall’artista o poste sotto la sua direzione, e in secondo luogo firmate e numerate nel limite di trenta copie.
Con l’anzidetto chiarimento, reso nella causa C-145/18 relativamente ad una società che si occupa della vendita di fotografie e che, a seguito di un controllo contabile, si è vista contestare l’aliquota IVA ridotta applicata, l’Avvocato sottolinea come la fotografia sia difficile da inquadrare; la sua facilità di esecuzione e la recente crescita da parte delle persone del possesso di una macchina fotografica, non fanno altro che creare dubbi in merito al suo carattere artistico, che per essere indagato necessita di una violazione del principio cardine della certezza del diritto.
I requisiti sopra menzionati affinché si possa inquadrare la fotografia come artistica, impongono un controllo in primo luogo sulla ripresa, e in secondo luogo sulla stampa.
Per quanto concerne la ripresa, ovvero sia la scelta del soggetto sia la regolazione dell’apparecchi, la stessa deve essere eseguita dall’autore dello scatto
La fase successiva è quella della stampa e deve essere eseguita dallo stesso autore della fotografia oppure sotto il suo controllo. Inoltre la fotografia deve essere firmata e prodotta nel limite di trenta esemplari.
Per questo motivo si ritiene che gli Stati membri abbiano la facoltà di applicare l’aliquota ridotta solamente a determinate categorie di oggetti elencate nella direttiva n. 2006/112.
Fotografie con Iva agevolata: i chiarimenti dell'Avvocatura dell'Unione Europea
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